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RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL’ARTISTA E SUL SETTORE CREATIVO

Tempo di lettura: 5 minuti

I Senatori Nencini, Cangini, De Lucia, Laniece, Rampi, Saponara e Sbrollini hanno presentato un disegno di legge per il riconoscimento della figura professionale dell’artista e più in generale sul settore creativo.

Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell’artista e sul settore creativo  

Onorevoli senatori. – Il presente disegno di legge nasce con l’intento di tutelare i lavoratori dello spettacolo e del settore creativo, valorizzandone il lavoro in maniera omogenea.

Il primo passo per far ciò è definire cosa si intende per artista, quale sia la peculiarità del lavoro dell’artista e quali siano i tratti tipici dei cosiddetti settori creativi. Ciò porrà le basi per un progetto di riforma del sistema di tutela previdenziale e sociale in tale ambito, partendo da riflessioni emerse nel dibattito nazionale ed europeo da oltre due decenni, come dimostrano gli studi, le ricerche, le proposte di risoluzione del Parlamento europeo e i programmi specifici di intervento per il settore culturale e creativo dell’Unione europea.

La mancata attuazione della legge n. 175 del 2017 richiede dunque un nuovo intervento legislativo che offra il perimetro giuridico entro cui restituire certezze normative ad un settore particolarmente provato dalla situazione emergenziale che si protrae da oltre un anno.

Art. 1
(Principi)

La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33,36 e 38 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall’articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19:

promuove e sostiene la figura dell’artista, nella pluralità delle sue diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;

riconosce il ruolo sociale dell’artista, quale vettore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell’arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell’imprenditoria culturale e creativa e dell’offerta turistica nazionale;

riconosce che la flessibilità e la mobilità sono elementi indissociabili nell’esercizio delle professioni artistiche e rende effettive le tutele per i lavoratori del settore;

riconosce le specificità della prestazione artistica, ancorché resa in un breve intervallo di tempo, che richiede tempi di formazione e preparazione in genere più lunghi rispetto alla durata della performance riferita alla singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;

riconosce l’importanza dei periodi di ripetizione, che costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo nella carriera degli artisti e di cui è necessario tener conto;

riconosce le peculiarità del settore creativo, che ricomprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, frutto di processi artistici, culturali o creativi;

promuove e sostiene le arti quali strumenti per preservare e arricchire l’identità culturale e il patrimonio spirituale della società, quali forme universali di espressione e comunicazione;

riconosce il valore formativo ed educativo delle arti, anche per favorire l’integrazione e per contrastare il disagio sociale;
promuove lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 60 del 2017;

riconosce l’utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.

 Art. 2
(Disciplina della figura professionale dell’artista) 

Si definisce artista qualsiasi persona che crea o dà espressione creativa a, o ricrea, le opere d’arte, che considera la sua creazione artistica come una parte essenziale della sua vita, che contribuisce in tal modo allo sviluppo di arte e cultura, indipendentemente dal fatto che sia vincolato da qualsiasi rapporto di lavoro o associazione.

Per professione artistica si intende una prestazione lavorativa che si svolge nell’ambito delle attività di spettacolo, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro o del contratto di lavoro.

Per attività di spettacolo si intende un’attività caratterizzata dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile riguardanti: le attività teatrali; le attività liriche, concertistiche, corali; le attività musicali popolari contemporanee; le attività di danza classica e contemporanea; le attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché le attività di spettacolo viaggiante; le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; i carnevali storici e le rievocazioni storiche.

Art. 3
(Settore creativo)

Si definisce settore creativo l’insieme delle attività riguardanti o connesse alle fasi di creazione, progettazione, produzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promozione, divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi, frutto o che includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi.

Sono altresì ricomprese nel settore creativo le attività, anche qualora siano compiute nell’ambito di un’organizzazione aziendale, imprenditoriale e industriale, che hanno per oggetto la creazione, la progettazione, la produzione, la realizzazione, l’allestimento tecnico, la distribuzione, la diffusione, la promozione, lo studio e la ricerca, la divulgazione e l’utilizzazione di opere, prodotti, beni e servizi artistici, culturali e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi compresi il digitale e la multimedialità, di realizzazione, produzione, diffusione, distribuzione, accesso, fruizione da parte del pubblico, quali, in particolare, il cinema, l’audiovisivo, la musica, l’editoria, i servizi media audio-visivi e radiofonici, i videogiochi, l’insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti performative.

Art. 4
(Sportello unico per lo spettacolo e il settore creativo)

Al fine di garantire la trasparenza, la completezza, l’affidabilità e la sicurezza, presso il Ministero della cultura è istituito lo “Sportello unico per lo spettacolo e il settore creativo”, di seguito denominato “Sportello unico”, destinato a raccogliere tutte le informazioni riguardanti:

le diverse professioni artistiche, eventualmente catalogate in appositi Registri che ne delineino i tratti peculiari, distinguendo anche tra attività amatoriali e quelle dei professionisti;

le diverse professioni rientranti nei settori creativi, eventualmente catalogate in appositi Registri;

le condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, salute, ricostruzione di carriera e pensione degli artisti e dei lavoratori dello spettacolo e del settore creativo[1];

le procedure per l’organizzazione degli eventi di spettacolo e il relativo svolgimento, in Italia e all’estero;

i datori di lavoro o i prestatori di servizi che ingaggiano gli artisti.

Le modalità di costituzione, di articolazione in Registri, di raccolta delle informazioni e di tenuta dello Sportello unico sono definite con decreto del Ministro della cultura, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Lo Sportello unico, gestito dal Ministero della cultura con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è alimentato dalle amministrazioni interessate, le quali collaborano al fine di migliorare il coordinamento e lo scambio di buone pratiche. 

Art. 5  
(Istituzione del Tavolo permanente per lo spettacolo e il settore creativo) 

È istituito presso il Ministero della cultura un tavolo di confronto con gli operatori dello spettacolo e del settore creativo, di seguito denominato “Tavolo”, con lo scopo di avviare un dialogo permanente per la soluzione delle criticità del comparto, anche sui temi del precariato storico e delle prospettive di ripresa dopo la fase connessa alla pandemia da COVID-19.

Tra gli obiettivi del Tavolo sono inclusi:

l’elaborazione di proposte finalizzate a definire i contratti di lavoro nel settore dello spettacolo e nel settore creativo;
l’analisi della condizione previdenziale e assicurativa dei lavoratori dello spettacolo e del settore creativo, al fine di avanzare eventuali proposte di miglioramento o integrazione della disciplina vigente;

l’approfondimento sulle peculiarità della prestazione artistica considerata la natura atipica dei metodi di lavoro dell’artista;

il monitoraggio e il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo, tra cui anche le attività di insegnamento di arti e mestieri, da assoggettare all’obbligo assicurativo con le modalità previste dall’articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo n. 708 del 1947, come modificato dall’articolo 43 della legge n. 289 del 2002;

Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, nominati dal Ministro stesso.

Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri, nonché la durata del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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