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DL “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR”

Tempo di lettura: 3 minuti

Nota informativa sulla bozza pervenuta ad AGIS dalla quale si evince che il DL in oggetto prevede anche un intervento specifico per il settore dello spettacolo

Contributo energia e gas per cinema e teatri

Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2022.

Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse previste verranno definite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla norma, si provvede quanto:

  • a 25 milioni di euro mediante la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia);
  • a 15 milioni di euro mediante corrispondente la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Rilancio).

Indennità una tantum lavoratori dello spettacolo

È prevista su domanda, l’erogazione da parte dell’INPS di un’indennità una tantum pari a 150 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati.

L’indennità sarà corrisposta ai soggetti che hanno un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.

Le principali misure di carattere generale

Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

La norma riconosce a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (piccole e medie imprese), a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Inoltre alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Misure a supporto delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia

Al fine di contenere il costo dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, le garanzie prestate da SACE S.p.A., ai sensi dell’articolo 15 del decreto legge 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime “de minimis” di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia e ai pertinenti regolamenti “de minimis” o di esenzione per categoria, nei casi in cui il tasso di interesse applicato al finanziamento non superi, al momento dell’erogazione, il tasso cedolare annuo minimo garantito dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata pari al finanziamento concesso.

Contributo straordinario Enti del Terzo Settore

È previsto un contributo straordinario agli enti del Terzo Settore pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre e a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un eguale contributo straordinario pari al 25% per quello consumato nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Si rinvia alla circolare sul provvedimento per fornire ulteriori dettagli sulle misure previste a seguito della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

Scritto da

Green Event Manager. Direttore editoriale e coordinatore delle attività di redazione della testata “Notizie di Spettacolo” nel 2022. Dal 2014 coordina le attività di Italiafestival, l'associazione dei festival italiani. Ha scritto per diverse testate giornalistiche di attualità, sport e cultura.

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