Martedì 18 aprile alla Camera in Commissioni Riunite VII (cultura, scienza e istruzione) e XI (lavoro pubblico e privato) è iniziata la discussione della risoluzione 7/00083 a firma dell’On. Mollicone (FDI) e dell’On. Rizzetto (FDI) riguardo il tema del trattamento pensionistico degli iscritti al Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo (FPLS).
La risoluzione è stata presentata a seguito della sentenza n. 38018 della Corte di Cassazione (in data 29 dicembre 2022), che ha ribaltato il giudizio dei tribunali e delle corti d’appello riguardo l’interpretazione e l’applicazione della norma riguardante la determinazione della retribuzione pensionabile dei lavoratori dello spettacolo.
La sentenza in questione aveva obbligato infatti questi ultimi alla restituzione dell’importo della «quota B», versata dall’Inps, in seguito a quanto emesso dai tribunali e dalle corti di appello dal 2014.
Il sistema pensionistico per i lavoratori del mondo dello spettacolo, dal 1992, si compone di due quote: la «quota A» corrisponde all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, mentre la «quota B» corrisponde invece all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993.
La sentenza della Cassazione ha comportato l’urgenza di affrontare e risolvere le molteplici problematiche che affliggono i lavoratori del settore dello spettacolo. Una categoria che, per sua natura, è costituita da rapporti di lavoro molto spesso discontinui e intermittenti e che necessitano di un quadro normativo strutturato che sia in grado di tutelare l’intero comparto.
In questa direzione, la risoluzione presentata alla Camera si impegna ad adottare iniziative di carattere normativo, anche coinvolgendo l’Inps, al fine di chiarire che il dl n.182/1997 debba prevedere per tale quota che le aliquote di rendimento decrescenti si applichino su tutta la contribuzione versata, con solo il limite della retribuzione imponibile.
Resterebbe così escluso solo il contributo di solidarietà, che resta fermo invece per la liquidazione sella sola quota A.A questo si aggiunge anche l’impegno di definire e di realizzare un quadro organico di interventi pubblici da adottare a sostegno del settore della cultura che preveda l’integrazione di tutti gli strumenti già previsti dalla legge n. 106/2022.