Con voti 100 favorevoli, 74 contrari e un astenuto, l’Aula del Senato mercoledì 28 giugno ha approvato in via definita, dopo l’ok della Camera della scorsa settimana, il decreto legge 51/2023, Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale’, cosiddetto “Dl Enti pubblici“.
Le nuove norme mirano a un riordino della disciplina in materia di amministrazione degli enti pubblici. In particolare, l’art. 2 del decreto legge introduce delle disposizioni in materia di fondazioni lirico sinfoniche .
ARTICOLO 2
- 1. All’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si ai soggetti di cui al presente comma applica al raggiungimento del settantesimo anno di età».
- 2. All’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il sovrintendente cessa in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno di età.».
- 3. I sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno compiuto il settantesimo anno di età, cessano anticipatamente dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.
L’articolo 2, comma 1, estende quindi il divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso nelle fondazioni lirico-sinfoniche, riferendolo ora a tutti i soggetti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età (invece del sessantacinquesimo, come previsto in precedenza).
Nel corso dell’iter parlamentare, è stato approvato e introdotto un nuovo comma il quale ricomprende anche la Commissione consultiva per la musica (così come ricostituita dal DM n.223 25 maggio 2022) fra quelle per le quali viene anticipata di un anno, al 31 dicembre 2023, anziché al 2024, la scadenza dalla carica dei componenti.
- 3-bis All’art. 7, comma 7-septies, primo periodo del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: n. 39 del 25 gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “n. 223 del 25 maggio 2022”.
