Il Decreto Sostegni, approvato venerdì 19 marzo, prevede un bonus una tantum per un ammontare pari a 2.400 euro per i lavoratori stagionali. Il Bonus verrà erogato in un’unica soluzione.
Il Bonus 2400 euro verrà corrisposto in un’unica soluzione ai lavoratori stagionali ed ha lo scopo di compensare i tre mesi di lavoro persi nel corso di quest’anno a causa della chiusura forzata di alcune attività allo scopo di prevenire i contagi, pertanto molti lavoratori sono rimasti senza guadagni per i primi tre mesi del 2021.
BONUS STAGIONALI
Il Decreto Sostegno contiene nuovi aiuti per i lavoratori del turismo. Nello specifico, i lavoratori stagionali riceveranno un bonus una tantum per un ammontare pari a 2.400 euro per coprire i tre mesi di sospensione del lavoro nel corso del 2021.
Originariamente il bonus ammontava a 1.000 euro al mese per un totale quindi di 3.000 euro. Tuttavia, i 1.000 euro originari sono stati ridotti a 800 euro al mese (da gennaio a marzo).
CHI POTRA’ RICEVERLO?
Potranno ricevere il bonus di 2.400 euro soltanto alcune categorie di lavoratori. In particolare:
- Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, compresi i lavoratori in somministrazione che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, che non siano percettori di NASPI, di pensione o di altro reddito da loro e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti ad altri settori, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- I lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
- Lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi devono essere iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata;
- Gli incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione separata, con reddito nel 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
Il bonus 2.400 euro potrà essere beneficiato anche dai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, il bonus potrà essere beneficiato da:
- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito riferito al 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito al 2019 non superiore a 35.000 euro.
Le domande per beneficiare del bonus devono essere inviate a INPS entro il 30 aprile.
L’INPS ha precisato che, in attuazione della previsione di cui all’art. 10, comma 1, del Decreto Sostegni, i lavoratori, che hanno già beneficiato delle indennità previste dal Decreto Ristori, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità, ma la stessa sarà erogata con le modalità indicate dagli stessi per il pagamento delle indennità già erogate.
Il Decreto Sostegni prevede anche il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro a favore delle suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità previste dal Decreto Ristori.
L’indennità Covid 2021 potrà essere fruita anche dai lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in
materia di indennità COVID-19.
Per i lavoratori dello spettacolo, il Decreto Sostegni ha mantenuto inalterato il requisito delle 30 giornate di contributi, ma ha innalzato a 75.000 euro la soglia che il lavoratore non deve superare per l’accesso alla relativa indennità onnicomprensiva.
